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REGIONE PUGLIA

Norme regionali per il diritto al lavoro dei disabili

Bari, 30 Settembre 2009

La deliberazione di Giunta n. 1644 del 15 settembre 2009 (clicca qui) approva quanto convenuto negli incontri tra i Responsabili degli Uffici Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e i Responsabili Regionali dell’I.N.P.S. e dell’INAIL e dispone l'utilizzo del modello (stampa il modello), su tutto il territorio regionale, per la richiesta di accesso al contributo per l’assunzione di lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 1 comma 37 della L. 247/2007.
L'atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regone Puglia n. 151 del 29 settembre 2009.

PER INFO. sfidalecce@gmail.com

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DISOCCUPAZIONE

AGRICOLA – ORDINARIA – REQUISITI RIDOTTI

 

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

E’ una indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. I requisiti per aver diritto alla disoccupazione ordinaria sono:

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;

- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità viene corrisposta per 8 mesi per i lavoratori che hanno meno di 50 anni, 12 mesi per coloro i quali hanno superato i 50 anni di età.

La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

L’indennità è corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo. Per il 2009 l’importo è stato di 886,31, elevato a 1.065,26 per le retribuzioni superiori a 1.917,48 mensile lorda. L’importo viene pagato mensilmente dall’INPS con un assegno.

Per il calcolo delle prestazioni di indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’INPS indica quale base di calcolo, la retribuzione teorica tre mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, aumentata delle mensilità aggiuntive.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Sono stati inviati gli inviti alle persone presenti nel nostro data base Sestante, potenzialmente interessate a presentare entro il 31 marzo 2010 la richiesta di disoccupazione agricola e la disoccupazione con requisiti ridotti.

Spetta il 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato;

il 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato;

il 30% della retribuzione di riferimento per i requisiti ridotti.

I requisiti per aver diritto sono:

- l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene chiesta l’indennità;

- almeno due anni di assicurazione;

- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).

I documenti necessari alla compilazione della domanda sono:

- documento di identità non scaduto;

- codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico per le detrazioni fiscali;

- buste paga anno 2009 e modello CUD, se c’è stato negli anni 2008 e 2009 lavoro extra agricolo;

- dichiarazione redditi 2007 e 2008 dei componenti il nucleo per la richiesta degli assegni.

DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI

Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo 2010, pena la decadenza del diritto. L’indennità spetta a chi ha svolto almeno 78 giornate di lavoro nel 2008 (comprese le assenze per malattia, festività e ferie) e risulti assicurato da almeno due anni, purché la cessazione non sia dovuta a dimissioni volontarie.

I documenti necessari alla compilazione della domanda sono:

- codici fiscali dei familiari fiscalmente a carico per la compilazione del modulo di detrazioni fiscali;

- i redditi 2007 e 2008 nel caso di richiesta di assegni familiari;

- coordinate bancarie e codice IBAN (nel caso di richiesta di accredito su conto corrente bancario).

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA, REQUISITI RIDOTTI PER I COLLABORATORI COORDINATI

Fra le forme di sostegno del reddito per chi perde il lavoro c’è il “bonus precari” per i co.co.pro..

Il "bonus precari" prevede che nel 2009 venga riconosciuta una somma una tantum pari al 20% del reddito percepito nell'anno precedente dai collaboratori coordinati a progetto che hanno perso il lavoro. Lo stesso bonus è riconosciuto nel 2010 e nel 2011, ma l'importo una tantum riconosciuto diminuirà fino al 10%.

Requisiti per il bonus

Per aver diritto al bonus, il lavoratore deve essere iscritto alla gestione separata dell'Inps (sono quindi esclusi gli iscritti a qualsiasi altra forma previdenziale obbligatoria). Inoltre il collaboratore deve:

 lavorare per un solo datore di lavoro al momento in cui cessa tale rapporto, quindi se un collaboratore ha due committenti e cessa il rapporto con uno di questi, non ha diritto all'integrazione al reddito;

 aver guadagnato nel 2009 un reddito compreso tra 5.000 e a 13.819 euro;

 aver lavorato, nel 2008, versando regolarmente i contributi alla gestione separata per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 10 mesi;

 aver guadagnato nel 2008 un reddito compreso tra 5.000 euro e 11.516 euro;

 aver lavorato nell'anno in corso, versando regolarmente i contributi alla gestione separata, per almeno tre mesi.

Altra condizione indispensabile per ottenere il trattamento di sostegno al reddito è la dichiarazione da parte del lavoratore della sua immediata disponibilità a impiegarsi in un altro lavoro oppure a seguire un percorso di riqualificazione professionale. La domanda và presentata entro 30 giorni dalla fine del lavoro.

BONUS GAS E BONUS ENERGIA

A partire dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spese per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione

anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a € 20.000,00. E’ quindi possibile presentare domanda entro il 30 di aprile del 2010 perché il bonus abbia valore retroattivo dal primo gennaio 2009.

La domanda potrà essere presentata al Comune secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Il bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica) permetterà alle famiglie con bassi redditi di ottenere “sconti” sulla bolletta del gas con un risparmio minimo di € 25 fino ad un massimo di € 230.

Potranno accedere al bonus gas i clienti domestici con ISEE non superiore a € 7.500 e le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000 (questi parametri sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico).

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi, al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il cliente dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico. Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in assenza dei requisiti ISEE e di residenza, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il

bonus sarà dedotto direttamente in bolletta, per tutti i clienti che invece usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.

Il valore del bonus gas sarà differenziato:

- per zona climatica;

- per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e/o acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi e/o acqua calda e riscaldamento);

- per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

NUOVE PROCEDURE PER L’INVALIDITA’ CIVILE

Con l’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche nella legge 102/2009, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Come si presenta la domanda:

- il richiedente ottiene dal proprio medico certificatore due attestati, il primo che contiene il codice univoco del certificato trasmesso per via telematica e le finalità per cui il certificato è

stato redatto (invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità), il secondo è la copia integrale del certificato stesso a cui il medico apporrà il proprio timbro e firma;

- munito di entrambi i documenti si presenta (non oltre i 30 giorni pena la inutilizzabilità del certificato) al patronato che, a questo punto potrà trasmettere la domanda;

- la domanda trasmessa per via telematica deve essere firmata dall’interessato e conservata

insieme con il mandato di assistenza e la fotocopia del certificato medico che l’interessato ci ha portato, la copia cartacea non deve essere consegnata all’INPS, ma deve essere conservata dal patronato.

BUONI VACANZE

A gennaio è scattata l’operazione Buoni Vacanza, promossa dal Ministero del turismo in collaborazione con le associazioni di categoria. Con i buoni vacanza le famiglie italiane che rispondono a certi requisiti di reddito possono ottenere un contributo (sotto forma di buoni spesa)

per una vacanza al mare, in montagna, ai laghi o in una località termale. Purché non in periodo di alta stagione.

Il Ministero del Turismo ha messo a disposizione un fondo di 5 milioni di euro, spendibile in 600 alberghi e 200 fra campeggi, ostelli e bed & breakfast che hanno aderito all’iniziativa. Il contributo

non copre il costo dell’intera vacanza, ma una percentuale dal 20 al 45 per cento della spesa e verrà erogato in buoni di taglio da 20 e da 5 euro. I buoni potranno essere spesi non solo in albergo, ma anche al ristorante, in centri sportivi e per visitare musei, a patto che la struttura sia convenzionata.

I buoni possono essere richiesti da cittadini italiani, con alcuni limiti di reddito: per un single il limite massimo è di 20.000 uro l’anno, che sale a 25 mila per una coppia, a 30 mila per un nucleo di tre componenti, a 35 mila per una famiglia di 4 o più persone.

Per richiedere i Buoni Vacanze è necessario compilare on line all’indirizzo http://sportello06.buonivacanze.it  il modulo anagrafico presente e l’autodichiarazione sulle condizioni anagrafiche e reddituali. Completata la procedura on line, verrà rilasciato in automatico dal sistema un codice di prenotazione che dovrà essere stampato e presentato entro dieci giorni, pena la decadenza della prenotazione, ad una qualsiasi agenzia della banca intesa San Paolo. Sarà poi l’istituto di credito ad ordinare materialmente i buoni, che verranno emessi dall’associazione “Buoni Vacanze Italia”, e verranno recapitati al beneficiario direttamente a casa.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

E’ stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.

Possono richiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione.

Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento devono rivolgersi direttamente ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato http://www.fondonuovinati.it/elencobanche.html  e sul sito www.abi.it . Il finanziamento concensso, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.

E’ possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

FONDO MUTUO PRIMA CASA

La legge ha previsto un contributo dello Stato a favore dei titolari di mutui a tasso non fisso stipulati o accollati entro il 31.10.2008 per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. Potranno accedervi, con domanda da presentare al proprio istituto bancario, i soggetti che hanno un ISEE non superiore a 30.000,00 euro e che siano in obiettive difficoltà ad onorare le rate di mutuo già contratte con istituti bancari a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, tra cui la perdita del posto di lavoro a tempo determinato, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare superiori a 5 mila euro annui. Inoltre danno diritto ad accedere al fondo anche l’aver sostenuto spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell’immobile oggetto del mutuo che gravano sul nucleo familiare per un importo anche questo superiore a 5 mila euro.

L’istanza di accesso al fondo va presentata alla banca presso la quale è acceso il mutuo, su un modello che a breve verrà messo a disposizione degli aventi diritto. A breve il dipartimento del Tesoro attiverà un sito internet, contenente le informazioni per l’accesso al beneficio.

CARTA ACQUISTI

Con il Decreto 30/11/2009 sono state apportate alcune modifiche al Decreto istitutivo della Carta Acquisti ed è stata confermata la possibilità di usufruire della stessa anche per l’anno 2010.

Tra le novità più significative introdotte dall’art.1 del Decreto si segnala che il termine temporale, entro il quale la somma accreditata sulla Carta può essere spesa, viene prorogato da due a sei bimestri successivi alla data dell’accredito: in sostanza, le somme accreditate sono spendibili entro un anno dalla data dell’accredito.

Il Decreto prevede poi la possibilità che una “persona di fiducia”, autorizzata ad agire per conto di più persone, possa richiedere che sulla medesima Carta vengano accreditate le somme delle diverse persone che hanno conferito l’autorizzazione. Tale possibilità, già riconosciuta in caso di beneficiari di età inferiore a 3 anni, è stata dunque estesa anche ai casi di beneficiari di età superiore a 65 anni.

E’ concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento, dei seguenti requisiti:

a) avere età non inferiore a 65 anni;

b) essere un soggetto incapiente;

c) non godere di trattamenti, oppure godere di trattamenti di importo inferiore a euro 6000 o di importo inferiore a 8000 euro se di età pari o superiore a 70 anni; nel caso in cui l’importo dei trattamenti dipende da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell’ammontare dei trattamenti;

d) avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6000 euro;

e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:

1) intestario/i di più di una utenza elettrica domestica;

2) intestario/i di utenze elettriche non domestiche;

3) intestario/i di più di una utenza del gas;

4) proprietario/i di più di un autoveicolo;

5) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo;

6) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

7) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera d), superiore a euro 15.000;

f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena.

Oppure in possesso, contemporaneamente e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento, 9 dei seguenti requisiti:

g) avere età inferiore ad anni 3;

h) avere ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

i) non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:

1) intestatari di più di una utenza elettrica domestica;

2) intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;

3) intestatari di più di due utenze del gas;

4) proprietari di più di due autoveicoli;

5) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

6) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

7) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera h), superiore a euro 15.000. Il limite ISEE è identico per tutte le persone interessate all’ottenimento della Carta acquisti, a prescindere dall’età, e che il limite massimo del patrimonio mobiliare, fissato in euro 15.000, non è soggetto alla rivalutazione annuale dovuta alla perequazione automatica. Sulla Carta acquisti viene accreditata regolarmente la cifra prevista, a condizione che la dichiarazione ISEE sia valida per almeno un giorno nel bimestre di riferimento.