From: <Salvato da Windows Internet Explorer 8>
Subject: Atto Completo
Date: Tue, 20 Jul 2010 18:26:47 +0200
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<HTML><HEAD><TITLE>Atto Completo</TITLE>
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aLink=3D#0000ff link=3D#0000ff bgColor=3D#ffffff vLink=3D#0000ff =
font=3D"courier"><B>
<CENTER></CENTER></B><BR><B>LEGGE 24&nbsp;giugno&nbsp;2010 , n. 107 =
<BR><PRE>Misure per il riconoscimento dei diritti  alle  persone  =
sordocieche.
(10G0128)=20
</PRE></B><PRE>  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  =
Repubblica  hanno
approvato;=20
=20
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA=20
=20
=20
                              Promulga=20
=20
la seguente legge:=20
                               Art. 1=20
=20
=20
                              Finalita'=20
=20
  1.  La  presente  legge  e'  finalizzata  al  riconoscimento  della
sordocecita' come  disabilita'  specifica  unica,  sulla  base  degli
indirizzi contenuti nella dichiarazione  scritta  sui  diritti  delle
persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.=20

       =20
          <I>           Avvertenza:=20
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 2=20
=20
=20
                             Definizione=20
=20
  1. Ai fini di cui all'articolo 1,  si  definiscono  sordocieche  le
persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni,
sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita'  civile
e di cecita' civile.=20
  2. Le persone affette da  sordocecita',  cosi'  come  definite  dal
comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti
ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile  e  di
cecita' civile. Percepiscono altresi' in  forma  unificata  anche  le
eventuali  altre  prestazioni  conseguite  rispettivamente   per   la
condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS).=20
  3. Ai soggetti che alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge risultano gia' titolari di distinte  indennita'  e  prestazioni
per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e'
riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.=20
  4.  Ai  medesimi  soggetti  continuano  ad  applicarsi  i  benefici
assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia'  riconosciuti  dalla
legislazione vigente per le due distinte menomazioni.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 3=20
=20
=20
               Modalita' di accertamento e valutazione=20
                         della sordocecita'=20
=20
  1.  L'accertamento  della  sordocecita',  come  definita  ai  sensi
dell'articolo  2,  e'  effettuato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente per territorio  mediante  la  commissione  medica  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede  alla
valutazione   di   entrambe   le   disabilita'   sulla   base   della
documentazione clinica presentata dall'interessato.  All'accertamento
si procede nel corso di un'unica  visita  alla  quale  sono  presenti
entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile  e
la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei  requisiti
sanitari  previsti  dalla  vigente  normativa   per   il   rispettivo
riconoscimento della condizione  di  cecita'  civile  e  di  sordita'
civile.=20
  2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al  soggetto  che
dall'accertamento risulti in possesso  dei  requisiti  gia'  previsti
dalla legislazione vigente rispettivamente  in  materia  di  sordita'
civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle  indennita'
gia' definite in  base  alle  vigenti  normative  relative  alle  due
distinte minorazioni.=20
  3. Il verbale di accertamento e'  sottoposto  alla  verifica  delle
competenti commissioni provinciali dell'INPS.=20
  4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo  2006,  n.  80,
dopo le  parole:  =ABla  sordita',=BB  sono  inserite  le  seguenti:  =
=ABla
sordocecita',=BB.=20
  5. Le modalita' di accertamento e  di  erogazione  unificata  delle
indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nonche'  in
occasione di eventuali revisioni programmate.=20
  6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con  altri
benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 3:=20
              -  Il testo dell'articolo  4  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, I'integrazione
          sociale e i diritti  delle  persone  handicappate),  e'  il
          seguente:=20
              =ABArt.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.=BB.=20
              -   Il  testo  del  comma  1   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia di organizzazione e  funzionamento  della  pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 9 marzo 2006, n.  80,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e il seguente:=20
              =ABArt.    6    (Semplificazione    degli     adempimenti
          amministrativi per le persone con  disabilita').  -  1.  Le
          regioni, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  adottano
          disposizioni  dirette  a  semplificare   e   unificare   le
          procedure di accertamento sanitario di cui  all'articolo  1
          della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  per  l'invalidita'
          civile, la  cecita',  la  sordita',  sordocecita',  nonche'
          quelle per  l'accertamento  dell'handicap  e  dell'handicap
          grave di cui agli articoli 3 e 4  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate  dalle
          apposite Commissioni in sede, forma e  data  unificata  per
          tutti gli ambiti  nei  quali  a  previsto  un  accertamento
          legale.=BB.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 4=20
=20
=20
         Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale=20
                      delle persone sordocieche=20
=20
  1.  Nei  limiti  delle  risorse  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge
8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per  le  quali
e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la
condizione di sordocecita',  devono  tenere  conto  delle  misure  di
sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.=20

       =20
          <I>          Note all'art. 4:=20
              - Il testo dell'articolo  14  della  legge  8  novembre
          2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente:=20
              =ABArt.  14  (Progetti   individuali   per   le   persone
          disabili). - 1. Per realizzare la piena integrazione  delle
          persone disabili  di  cui  all'articolo  3  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita  familiare  e
          sociale, nonche' nei percorsi dell'istruzione scolastica  o
          professionale e del  lavoro,  i  comuni,  d'intesa  con  le
          aziende unita sanitarie locali, predispongono, su richiesta
          dell'interessato, un progetto individuale,  secondo  quanto
          stabilito al comma 2.=20
              2. Nell'ambito delle risorse  disponibili  in  base  ai
          piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
          comprende, oltre alla  valutazione  diagnostico-funzionale,
          le prestazioni di cura e di  riabilitazione  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a  cui
          provvede il comune in  forma  diretta  o  accreditata,  con
          particolare riferimento al  recupero  e  al  l'integrazione
          sociale, nonche' le misure  economiche  necessarie  per  il
          superamento di condizioni  di  poverta',  emarginazione  ed
          esclusione sociale. Nel progetto individuale sono  definiti
          le potenzialita' e gli eventuali  sostegni  per  il  nucleo
          familiare.=20
              3. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
          tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
          le modalita'  per  indicare  nella  tessera  sanitaria,  su
          richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
          di non autosufficienza o di dipendenza  per  facilitare  la
          persona  disabile   nell'accesso   ai   servizi   ed   alle
          prestazioni sociali.=BB.=20
</I>
       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 5=20
=20
=20
              Interventi delle regioni per il sostegno=20
                      delle persone sordocieche=20
=20
  1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle  risorse
gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria  e
di  formazione  professionale,   le   regioni   possono   individuare
specifiche forme di assistenza individuale ai  soggetti  sordociechi,
con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato
mediante guide-comunicatori e interpreti.=20

       =20
      </PRE><PRE>                               Art. 6=20
=20
=20
                          Entrata in vigore=20
=20
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.=20
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.=20
=20
    Data a Roma, addi' 24 giugno 2010=20
=20
                             NAPOLITANO=20
=20
=20
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri=20
=20
Visto, il Guardasigilli: Alfano=20
=20
                         LAVORI PREPARATORI=20
=20
Senato della Repubblica (atto n. 392):=20
    Presentato dal sen. Bossoli ed altri il 7 maggio 2008.=20
    Assegnato alla 11=AA commissione (Lavoro), in sede referente, il 10
giugno 2008, con pareri delle commissioni 1=AA,  5=AA,  7=AA,  12=AA,  =
14=AA  e
della commissione per le questioni regionali.=20
    Esaminato dalla 11=AA commissione, in sede referente, il 22  luglio
2008; l'8, 14, 22 ottobre 2008;  il  5  novembre  2008;  11,  13,  28
gennaio 2009; il 4, 18, 25 febbraio 2009; il  4,  11,  18,  25  marzo
2009; il 22 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il  24,  30  giugno  2009;
l'8, 23 luglio 2009.=20
    Nuovamente assegnato  alla  11=AA  commissione  (Lavoro),  in  sede
deliberante, il 10 settembre 2009 con pareri  delle  commissioni  1=AA,
5=AA, 7=AA, 12=AA, 14=AA e della commissione per le questioni regionali. =

    Esaminato dalla 11=AA  commissione,  in  sede  deliberante,  il  16
settembre 2009  ed  approvato  il  22  settembre  2009  in  un  Testo
unificato con atti n. 550 (sen.  Costa)  e  n.  918  (sen.  Nessa  ed
altri).=20
Camera dei deputati (atto n. 2713):=20
    Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari  sociali),   in   sede
referente, il 28 settembre 2009 con pareri delle  commissioni  I,  V,
VIII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.=20
    Esaminato della XII commissione, in sede referente, l'11 novembre
2009; il 10, 17, 24 febbraio 2010; il 10 e 17 marzo 2010.=20
    Nuovamente assegnato alla XII commissione  (Affari  sociali),  in
sede legislativa, il 25 maggio 2010 con pareri delle  commissioni  I,
V, VII, XI, XIV e della commissione per le questioni regionali.=20
    Esaminato ed approvato il 27 maggio 2010.=20

       =20
      </PRE>
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  <TBODY>
  <TR>
    <TD>
      <HR SIZE=3D3 width=3D10 noShade>
    </TD>
    <TD align=3Dright>20.07.2010 </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter SIZE=3D3 width=3D130 noShade>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato </TD>
    <TD>
      <HR align=3Dcenter SIZE=3D3 width=3D130 noShade>
    </TD>
    <TD align=3Dmiddle>18:24:14 </TD>
    <TD>
      <HR SIZE=3D3 width=3D10 noShade>
    </TD></TR>
  <TR>
    <TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>
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