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S F I D A
LE LEGGI E I DIRITTI


Decreto legge 10/01/2006 N. 4

Il Decreto prevede, tra l'altro, la seguente disposizione:
"i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap".
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006)

 

 

 

 

 

NAZIONI UNITE - ONU

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILIÀ

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L. 104/92

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI VEICOLI

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PERMESSI LAVORATIVI

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Chi è affetto da epilessia, anche non quotidianamente, ma solo di rado, ha diritto ad ottenere l'indennizzo mensile dell'indennità di accompagnamento che, per l'anno 2004, ammonta a 436,77 euro. E' questa, in sintesi, la motivazione della Corte Suprema di Cassazione espressa nella sentenza 21761, Sezione lavoro, che ha accolto il ricorso di una persona sofferente di epilessia contro la decisione del Tribunale di Teramo che, nel 2000, le aveva negato tale indennizzo. La Cassazione, infatti, ha fatto presente che quel che deve essere considerato, ai fini della concessione dell'assegno, non è la quotidianità della manifestazione del male che impedisce lo svolgimento autonomo "degli atti della vita di tutti i giorni", ma la necessità di compiere tutti i giorni determinati atti. "La situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto all'indennizzo è caratterizzata- è stato spiegato nella sentenza 21761 dai supremi giudici-della permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere da solo: in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume a determinare la permanenza del bisogno che costituisce la ragione stessa del diritto".

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